Apr 25

NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA ALIMENTARE

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Dal 19 aprile 2017 è scattato in Italia l’obbligo di indicare su tutte le confezioni di latte e suoi derivati l’origine delle materie prime in maniera ”chiara, visibile e facilmente leggibile”.
Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricordando che tale misura si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
L’obbligo dell’indicazione in etichetta è, infatti, scattata, dopo tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2017, del rispettivo decreto del 9 dicembre 2016 firmato dai ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia, che si applicherà fino al 31 marzo 2019, e che consente di indicare con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Dunque, le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari dovranno indicare:
a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– LATTE DI PAESI UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– LATTE CONDIZIONATO O TRASFORMATO IN PAESI UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “PAESI NON UE”.
Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
Dopo la carne bovina, le carni suine, ovine, caprine e pollame, il latte e derivati, presto arriverà anche l’obbligo di indicazione dell’origine del riso in etichetta.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha, inoltre, reso noto che il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2017 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto attuativo che reintroduce, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.
Tale obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.