La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il modello che, oltre a riprendere tutti gli elementi formali ed estetici del modello originale, ne imita pedissequamente anche tutti gli aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto e che contribuiscono a comporre, nel loro insieme, gli elementi caratteristici e distintivi rilevanti.
Lo ha sostenuto il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10356/2017 del 17/10/2017.
Interessante anche il ragionamento seguito dalla Corte per la liquidazione del danno.
“Ai fini del calcolo del danno”, ha sostenuto il Tribunale, “si ritiene di adottare il metodo di calcolo che liquida il danno nella misura del 30% del prezzo di vendita del contraffattore, quale margine operativo lordo (MOL), risultando tale impostazione in accordo con nozioni di comune esperienza e con la prassi di questo Tribunale in sede di liquidazione equitativa molte volte attuata.”
Gen 22