Mar 5

RINVIATA DI NUOVO LA REVISIONE DELLA LEGGE PER TAXI E NCC

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Il nuovo comma 3, dell’articolo 9 della legge 28 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. n. 244/2016 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14) e in vigore dal 1° marzo 2017 differisce nuovamente i termini di revisione della normativa per taxi e noleggi con conducente (NCC).
In sostanza, per l’undicesima volta, viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dell’auspicato provvedimento per contrastare pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC).
La stessa proroga riguarda la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, previste dal comma 1, dell’art. 7-bis, del D.L. n. 5/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 33/2009. Tali norme prevedono una serie di limiti e divieti per gli NCC tra cui l’obbligo di ritornare in rimessa dopo aver accompagnato il cliente. La modifica ha scatenato la protesta dei tassisti che la considerano una sanatoria a favore di Uber (piattaforma online di autisti, odiata all’inverosimile dai taxisti di mezza Europa).
Prorogata al 31 gennaio 2018 l’emanazione del decreto ministeriale che fa partire il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione, i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale dovranno adeguarsi alle previsioni del presente comma “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale spetta il compito di effettuare le verifiche “entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta” e di dichiarare la decadenza delle autorizzazioni in caso di mancato adeguamento.
Con una modifica apportata al comma 3, dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 285/2005, si stabilisce che «Nell’ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi (… ) relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».
Si tratta di una norma che, in qualche modo, ostacola i servizi dei bus low cost sulle tratte interregionali.
Si prevede infatti che le autorizzazioni sulle tratte interregionali per il servizio di trasporto in autobus possano essere concesse solo a raggruppamenti di imprese guidate da operatori economici la cui attività principale è il trasporto di passeggeri su strada. Quindi le piattaforme digitali come Flixbus (satrt-up tedesca) rischiano di vedersi negati i permessi.