Dic 27

PUBBLICATO IL DECRETO “SALVA MPS”

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Pubblicato nella Gazzetta Serie Generale n. 299 del 23-12-2016 il decreto legge n. 237 denominato “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”.
Il decreto contempla due generi di intervento da parte dello Stato:
1) la concessione di garanzie;
2) l’intervento diretto nel capitale delle banche.

GARANZIE
“Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria – recita l’art. 1 del decreto – il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”.
L’ammontare delle garanzie concedibili, sostiene l’art. 3 del decreto, è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
La garanzia dello Stato, continua il decreto, è onerosa, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi (art. 5). La commissione base applicabile alle banche assistite da garanzia è pari allo 0,40%.

INTERVENTO DIRETTO
“Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria – sostiene il dcereto – il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari” (art. 13).
Le azioni sottoscrivibili dallo Stato sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato, nè condizionato nell’assemblea ordinaria e in quella straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili, né postergate nell’attribuzione delle perdite.

BURDEN SHARING SUI TITOLI DI DEBITO
All’art. 22 il decreto conferma l’applicabilità – in via preliminare rispetto alle misure di garanzia e di intervento diretto sopra viste – di “misure di ripartizione degli oneri” fra i creditori, con l’obiettivo dichiarato di “contenere il ricorso ai fondi pubblici”.
Si tratta delle seguenti misure di ripatrimonializzazione, da applicarsi in via fra loro gradata annullando l’obbligazione di rimborso della banca sui rispettivi titoli di debito che vengono convertiti in azioni (il c.d. burden sharing):
1) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1, degli altri strumenti finanziari emessi di capitale aggiuntivo (Additional Tier 1) (si tratta della tipologia di obbligazioni più vicina alle azioni, perché hanno la caratteristica di partecipare direttamente all’assorbimento delle perdite della banca, mediante loro annullamento, nel caso in cui gli indici patrimoniali dell’istituto scendessero sotto un certo livello; questi titoli sono “perpetui”, ossia legati alla scadenza statutaria dell’emittente e per questo le cedole incassate sono considerabili, nella sostanza, come dividendi);
2) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1, degli altri strumenti finanziari emessi in classe 2 (Tier 2) (si tratta delle c.d. obbligazioni subordinate);
3) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1, degli altri strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’emittente (si tratta di bond subordinati di classe tier III).

All’art. 24, infine, la tanto discussa previsione che contempla un aumento del debito pubblico di circa 330 euro a cittadino, per creare la dotazione finanziaria necessaria a partecipare alla ripatrimonializzazione delle banche in difficoltà, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato.
“Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – recita l’articolo – è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l’anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani”.