Gen 10

NASCE L’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Tags:

I commi da 527 a 530 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018), sanciscono la nascita dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
La nuova Autorità di regolazione nasce dalle ceneri dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e, pertanto, oltre ad avere i compiti in materia di energia e gestione del servizio idrico, avrà come compito aggiuntivo quello di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.
Nello specifico, al comma 527 vengono descritte nel dettaglio quelle che sono le finalità del nuovo Ente, che saranno quelle di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, “armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati da dette procedure.
Si ricorda che l’AEEGSI è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 14 settembre 1995 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.
L’ARERA svolgerà le funzioni di regolazione e controllo, riportati nel comma 527, “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabilite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.
Secondo quanto stabilito dal comma 529, all’onere derivante dal funzionamento dell’ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).