Giu 29

IL LINK AD OPERE PROTETTE VIOLA IL DIRITTO D’AUTORE

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’attesa sentenza del 14 giugno 2017 relativa alla causa C- 610/15, è tornata ad occuparsi – a breve distanza dalla sentenza del 26 aprile scorso nella causa Strichiting Brein (C- 527/15) – della tutela del diritto d’autore nella società dell’informazione, e ha stabilito che la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer), configura una forma di “comunicazione al pubblico” vietata dalla normativa europea sul diritto d’autore.
La Corte non ha dubbi circa il fatto che la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online attraverso la quale gli utenti possano accedere a opere protette dal luogo e nel momento scelto individualmente, configuri un “atto di comunicazione” rilevante ai sensi dell’articolo 3, c.1 della Direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore.
La posizione della Corte di Giustizia è chiara anche in merito al ruolo determinante svolto dagli amministratori della piattaforma “The Pirate Bay”, ossia il sito oggetto di causa. Nonostante venga riconosciuto che i file condivisi attraverso tale piattaforma siano stati resi disponibili online dagli stessi utenti, il giudice europeo – condividendo la posizione dell’Avvocato Generale – rileva che le opere non sarebbero accessibili e il funzionamento della rete sarebbe più complesso in assenza di siti quali “The Pirate Bay”, che indicizzano e categorizzano i file torrent, garantendo così agli utenti una più semplice e veloce ricerca, caratteristiche tecniche che non permettono di qualificare l’attività degli amministratori della piattaforma quale “mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o a effettuare una comunicazione”, di per sé legittima ai sensi del Considerando 27 della Direttiva 2001/29 poiché non costituisce un atto di comunicazione.
In sostanza, la Corte, sulla scia di una ormai consolidata giurisprudenza, conclude che alla nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Direttiva 2001/29/CE debba essere data un’interpretazione estensiva fino a ricomprendere la messa a disposizione e la gestione su Internet di una piattaforma di condivisione, come “The Pirate Bay”, che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare e scaricare tali opere nonché di condividerle nell’ambito di una rete “peer to peer”.