Gen 14

IL LICENZIAMENTO CONNESSO AL PERIODO DI COMPORTO

Tags:

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.
Lo ha sostenyuto Cass. civ. Sez. lavoro, 23/01/2018, n. 1634, aggiungendo che “Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato”.
Nel caso in esame, rigettando il ricorso del datore di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto – con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro – in quanto nella sede giudiziaria non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti a provare l’assenza del lavoratore, a causa di malattia, in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento a fronte della produzione, da parte del datore di lavoro, delle sole buste paga e non dei certificati medici.