Ago 7

LE NUOVE REGOLE SULL’ANATOCISMO BANCARIO

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E’ stata approvata in data 3 agosto 2016 la delibera CICR che dà attuazione finale all’ultima versione dell’art. 120 TUB in tema di produzione di interessi su interessi nei rapporti bancari.
Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la delibera stabilisce:
– che gli interessi non possano produrre a loro volta interessi, se non di mora;
– che vi sia uguale periodicità nella nel conteggio di interessi debitori e creditori;
– che gli interessi debbano essere contabilizzati separatamente dal capitale;
– che nelle aperture di credito in conto corrente il saldo debitore possa produrre interessi e che gli interessi debitori divengano esigibili solo dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati (in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente dovrà essere assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente avrà a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente);
– che, ribadendo quanto già previsto in precedenza, il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido al momento in cui questi diventano esigibili (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
Quest’ultimo caso è l’unico in cui gli interessi possano produrre a loro volta interessi, seppur sempre entro determinati limiti. Gli interessi addebitati direttamente, infatti, diventano “capitale” per espressa previsione della delibera.
Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.