Giu 26

LE DUE POPOLARI VENETE SONO FALLITE

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E’ stato emesso e pubblicato ieri il decreto legge (DL n. 99/2017) che disegna l’architettura generale dell’operazione di liquidazione di Banca Popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, che risultano da oggi adesso tecnicamente fallite.
L’operazione di liquidazione con assistenza statale per consentire la riapertura de bancomat oggi seguirà i seguenti passaggi:
– messa in liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– cessione della parte buona a Intesa Sanpaolo Spa;
– aiuti di Stato per sostenere le due banche in liquidazione;
– aiuti di Stato per finanziare Intesa Sanpaolo Spa “a fronte del fabbisogno di capitale generato dall’operazione di cessione” ed “a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale” (per complessivi 4.785 milioni);
– cessione di crediti deteriorati alla SGA Spa;
– misure di ristoro per gli obbligazionisti subordinati;
– agevolazioni fiscali per la cessionaria Intesa Sanpaolo Spa.
In cassa ad Intesa Sanpaolo Spa arriveranno subito 5,185 miliardi: 4,785 per la gestione della ristrutturazione delle banche in liquidazione, ovvero «in apporto capitale per non intaccare gli indici patrimoniali di Intesa». A questa cifra, si aggiungono 400 milioni «quale fairvalue» delle garanzie prestate dallo stato per un ammontare di 12 miliardi di euro. Il conto finale è dunque di 17,185 miliardi. Il «fairvalue» è una “stima” e ieri in conferenza stampa il ministro Padoan ha spiegato che questi denari, di cui 400 milioni vengono versati subito, sono a copertura dei rischi eventuali sui crediti. Ovvero: 6,3 miliardi su possibili retrocessioni di crediti che non risultino oggi in bonis (capitolo bad bank, per capirci) e fino a 4 miliardi di garanzia per crediti in bonis ma già riconosciuti ad alto rischio. Crediti che Intesa si porta “in casa” ma potrà ritrasferirli alla bad bank entro 3 anni.
L’art. 3 del decreto prevede che restino in ogni caso esclusi dalla cessione in favore di Intesa, anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile (ossia alla regola della par condicio creditorum):
– i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle viola-zioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
– le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Gli azionisti saranno quindi costretti a tarsferire la causa proposta in sede di insinuazione al passivo.
Su questo forniremo maggioir dettagli nei prossimi giorni.