Set 17

LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Tags:

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Il decreto – in vigore dal prossimo 23 settembre – reca le disposizioni inerenti al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all’acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazione da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Il testo unico prevede una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica intervenendo sulla gestione delle partecipazioni aumentandone l’efficienza favorendo la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato. In particolare si mira a:
– una riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle società inattive e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività;
– una razionalizzazione dei compensi degli amministratori;
– l’individuazione di criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.
Per quanto riguarda i tipi di società ammessi, all’art. 3, comma 1, si stabilisce che in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a “società per azioni” e a “società a responsabilità limitata”, anche in forma di cooperativa.
Per quanto riguarda l’organo di controllo, all’art. 3, comma 2, si stabilisce che nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore; mentre nelle società per azioni in controllo pubblico, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società.
Il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l’acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio.
In particolare, per la costituzione di nuove società a partecipazione pubblica l’atto deliberativo dovrà essere “analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali” e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva.
Per procedere alla costituzione di una nuova società o all’acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l’Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante.
La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all’Amministrazione richiedente.
L’atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Una importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l’organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 11).
Tuttavia, “per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere definiti i criteri in base ai quali l’Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l’adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto da 3 o 5 membri, ovvero, deliberare l’adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico). In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del Codice civile.
Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non potrà essere superiore a cinque (art. 11, comma 3).
Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016) dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016 (art. 26, comma 1).
Le pubbliche amministrazioni potranno comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).