Feb 16

LA MANCATA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI NON E’ REATO

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La mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie è espressamente sanzionata solo in via amministrativa. La condotta penalmente rilevante è, infatti, solo quella espressamente contemplata dall’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 di “occultamento o distruzione” delle scritture contabili obbligatorie e non anche di loro “mancata tenuta”.
Va ripudiata, in questo contesto, alla luce del principio di tassatività della legge penale, qualsiasi interpretazione “estensiva” della norma penale.
E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1441 depositata il 15 gennaio 2018, con la quale è stata annullata la decisione di merito di condanna di un imprenditore, accusato di occultamento delle scritture contabili.
La Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’articolo 10 (rubricato: Occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale testualmente recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
Per la terza sezione, infatti, la condotta sanzionata dall’art. 10 del D.Lgs n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, “di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997”.
Di conseguenza, la fattispecie delittuosa di cui al citato articolo 10 può ritenersi configurata solo in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi, per contro, ciò che evidentemente neppure esiste).
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”), “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e’ imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”.