Feb 9

INTESA NON SARA’ CHIAMATA NEL PROCESSO PENALE A CARICO DI POPVI

Tags: ,

Nel procedimento penale n. 5628/2015 R.G.N.R. – n. 4866/15 R.G. G.I.P. instaurato a carico di ex dirigenti ed ex amministratori di Banca Popolare di Vicenza Spa, fra i quali l’ex Presidente Gianni Zonin, per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, il GUP del Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di chiamata in causa quale responsabile civile di Intesa Sanpaolo Spa, ritenendo che non sussista alcuna fonte legale di obblighi risarcitori in capo ad essa (fonte legale, come è noto, necessaria affinché un soggetto diverso dall’autore del reato possa essere chiamato a rispondere delle conseguenze civili del fatto commesso).
In particolare, per il GUP non possono dirsi sussistenti obblighi codicistici o altri principi di elaborazione giurisprudenziale che stabiliscano o impongano il trasferimento al cessionario d’azienda degli obblighi risarcitori derivanti da fatto illecito del cedente, né l’ordinamento prevede che i creditori del cedente per tali fatti illeciti possano rivolgere le loro pretese al cessionario.
Invero, precisa il GUP, il codice civile non regola specificamente, in relazione alla cessione di azienda, il subentro del cessionario nei debiti risarcitori del cedente. Trattandosi di debito da fatto illecito (e non da contratto), la norma di riferimento potrebbe al più essere l’art. 2560 c.c. e non certo l’art. 2558 c.c. Ma siccome l’art. 2560 c.c. condiziona il subentro del cessionario dell’azienda nei debiti del cedente alla loro iscrizione nei libri contabili, nel caso di specie tale norma non può trovare applicazione.
Di fatto, siccome “non risulta che il debito risarcitorio nei confronti delle parti civili fosse stato iscritto come tale nei libri contabili obbligatori della banca o che vi fosse un fondo rischi specificamente a ciò dedicato, deve escludersi che l’obbligazione risarcitoria facente capo al cedente quale responsabile civile per i danni cagionati da reati ipotizzati a carico dei suoi dirigenti o dipendenti si sia trasferita in capo al cessionario (o, meglio, gravi solidalmente anche in capo a questa ex art. 2560 comma 2 c.c.) in base a norme civilistiche generali”.
Il GUP ha aggiunto che, comunque, neppure potrebbe dirsi sussistente una fonte contrattuale di obblighi risarcitori, dal momento che il contratto di cessione d’azienda intervenuto fra Banca Popolare di Vicenza Spa in l.c.a. e Intesa Sanpaolo Spa in data 26 giugno 2017 esclude espressamente il subentro della cessionaria negli obblighi risarcitori o restitutori di cui le parti civili pretendono il trasferimento.
Con riguardo alla richiesta di alcune parti civili di sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.l. 99/2017, ritenuto censurabile nella parte in cui esclude dal perimetro della cessione dell’azienda della banca vicentina i crediti risarcitori o restitutori connessi al collocamento di azioni ed obbligazioni subordinate, riservando loro un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ad altri creditori di pari rango, il GUP ha ritenuto la questione irrilevante, posto che l’atto normativo del quale si lamenta l’incostituzionalità “non costituisce la fonte dell’esclusione di responsabilità in capo al cessionario, poiché tale esclusione discende unicamente dagli accordi contenuti nel contratto di cessione d’azienda stipulato il 26.6.2017”.
In questo contesto, per il GUP l’atto normativo rappresenterebbe solo il “presupposto” del contratto di cessione d’azienda, “volto a indirizzare e delimitare i poteri dei commissari liquidatori e a fornire garanzie al cessionario in odine al perimetro delle responsabilità trasferite con l’azienda ceduta”.
Pertanto, quandanche l’atto normativo fosse dichiarato illegittimo, ciò “giammai determinerebbe la perdita di efficacia dell’accordo, il quale rimarrebbe valido e produttivo dei suoi effetti giuridici, tanto tra le parti contraenti, quanto tra nei confronti dei terzi creditori” e comunque ciò “non andrebbe a modificare in alcun modo il contenuto dell’accordo medesimo, che continuerebbe ad avere a oggetto rapporti, beni e cespiti diversi da quelli posti a fondamento delle pretese avanzate dalle parti civili nel presente procedimento”.
Il GUP ha invece autorizzato la chiamata in causa quale responsabile civile di Banca Popolare di Vicenza Spa in l.c.a., rinvenendo nell’art. 2049 c.c. la fonte legale della eventuale responsabilità risarcitoria.
Non è stata autorizzata, infine, la chiamata di CONSOB, Banca d’Italia, BCE, PricewaterhouseCoopers e di numerosi altri soggetti, posto che nessuno di essi “può essere chiamato a rispondere civilmente in questo processo penale per il fatto degli imputati”.
L’ordinanza si segnala, in particolare, per il fatto di risolvere la questione dell’ammissibilità della chiamata di Intesa Sanpaolo Spa in senso difforme rispetto all’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata lo scorso 26 gennaio 2018 nel procedimento a carico degli ex dirigenti di Veneto Banca Spa.
La mancata chiamata in causa di Banca d’Italia, Intesa, BCE, Consob e società di revisione rende sicuramente meno appetibile la costituzione di parte civile.
Quanto al merito della decisione, al di là della dubbia applicabilità dell’art. 2560 c.c. alla cessione di azienda bancaria, ci pare che l’ordinanza del GUP di Vicenza non abbia tenuto nel debito conto il fatto che la sola
trasmissione di un reclamo imporrebbe di per sé la registrazione del rischio debito negli appositi fondi della banca (IAS 37 e OIC 31), come di fatto gli stessi ultimi bilanci attestavano in maniera chiara (di sicuro quello consolidato al 31.12.2016).
Farà discutere anche la ritenuta irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. 99/2017, se non altro perché una eventuale declaratoria di illegittimità porrebbe il problema del suo riverberarsi nella causa giuridica della relativa clausola contrattuale.
Infine, rimane tutta aperta la questione della procedibilità delle relative risarcitorie che verranno rivolte alla Bnaca Popolare di Vicenza Spa in l.c.a., alla luce dell’art. 83 TUB.