Gen 30

IL GUP DI ROMA AUTORIZZA LA CITAZIONE DI INTESA SANPAOLO

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Nel contesto del procedimento penale a carico degli ex amministratori di Veneto Banca per aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, il GUP del Tribunale di Roma ha disposto (ex art. 83 cpp) la chiamata di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile del reato. Più precisamente, la posizione di responsabilità è stata fondata sulla circostanza che Intesa Sanpaolo si è resa cessionaria dell’azienda bancaria a carico della quale è originariamente sorta la posizione di responsabilità, in virtù del rapporto di amministrazione corrente con gli imputati. Il GUP ha altresì escluso che la possibilità della chiamata in causa di Intesa sia preclusa dall’art. 3, co. 1, secondo periodo, d.l. 99/2017. A tale ultima disposizione* è stata infatti fornita una interpretazione costituzionalmente orientata che, al fine di superare i rischi di incostituzionalità propri del disposto, ha inteso l’effetto dell’esclusione, di cui all’art. 3, come limitato ai rapporti interni tra cedente e cessionario, impregiudicata la responsabilità del cessionario verso i creditori, ex art. 2560, co. 2, c.c. (disposizione che, osserva il provvedimento, non risulta espressamente derogata dal d.l. 99/2017).