Nov 22

COS’E’ LA PROCEDURA DI ALLERTA DELLA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE

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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Una delle previsioni più importanti e innovative della legge delega in questione è quella che introduce le “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che saranno governate da un Organismo ad hoc istituito presso ogni Camera di commercio con lo scopo di assistere il debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori.
Saranno previste misure premiali, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell’imprenditore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tutto questo è contenuto nell’articolo 4, della legge n. 155/2017, rubricato: Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà, in particolare, disciplinare l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, “di natura non giudiziale e confidenziale”, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti due princìpi e criteri direttivi:
1) individuare il campo di applicazione, e cioè i casi in cui le procedure di allerta non trovano applicazione;
2) prevedere un organismo dedicato all’assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
Nel dettaglio, la delega dovrà:
1) prevedere i casi in cui le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi non trovano applicazione. Tali procedure non si applicheranno “alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea”;
2) prevedere l’istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
Tale organismo dovrà nominare un collegio di almeno tre esperti designati: uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno designato dalla Camera di Commercio e uno designato da associazioni di categoria.
La scelta andrà comunque fatta attingendo dall’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, che sarà istituito, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), presso il Ministero della Giustizia.
All’organismo spetterà, su istanza del debitore, la competenza a giungere entro un congruo termine (prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi) a una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.
Una volta ricevuta l’istanza, l’Organismo dovrà provvedere a darne immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati (tra cui in particolare l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte). Ricevuta la comunicazione dell’Organismo, il creditore qualificato dovrà sospendere la segnalazione.
Qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l’Organismo è tenuto a darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, che dovrà accertare tempestivamente l’insolvenza stessa.
Gli atti istruttori della procedura potranno in ogni caso essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale.
La delega dovrà, inoltre:
3) prevedere, a carico degli organi di controllo societari e degli organi di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell’esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;
4) prevedere, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione e gli Enti previdenziali), l’obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all’organismo di composizione “il perdurare di inadempimenti di importo rilevante” (definiti sulla base di criteri relativi rapportati alle dimensioni dell’impresa).
I creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l’inadempimento agli organi di controllo della società e all’organismo di composizione, entro i successivi tre mesi;
L’organismo, una volta che ha ricevuto le predette segnalazioni o l’istanza del debitore, è tenuto a convocare immediatamente quest’ultimo, in via riservata e confidenziale. Se il debitore è una società dotata di organi di controllo, dovranno essere convocati anche i loro componenti.
Lo scopo dell’incontro è quello di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente e di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a rimediare allo stato di crisi.
5) Nella regolamentazione della procedura di allerta, il Governo dovrà poi determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale, in maniera tale da evitare che, successivamente alla segnalazione, si creino delle ipotesi di responsabilità solidale di sindaci e amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni (art. 4, comma 1, lett. f)).
Al debitore che presenta l’istanza all’organismo o che viene da questo convocato deve essere garantita la possibilità di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l’emanazione “delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso”.
Di tali misure andranno disciplinati la durata, gli effetti, il regime di pubblicità, la competenza a emetterle e la revocabilità (art. 4, comma 1, lett. g)).
6) All’imprenditore che “ha proposto tempestivamente l’istanza” (ovverosia entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria), così come a quelli che hanno “tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale”, andranno poi riconosciute delle misure premiali “sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale” (art. 4, comma 1, lett. h)).