Apr 10

COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO SUI RIMBORSI PER LE POPOLARI VENETE

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Alla fine la legge di bilancio ha previsto rimborsi per azionisti ed obbligazionisti che abbiano ottenuto una sentenza positiva da parte di un Giudice e poi non siano riusciti a conseguire il pagamento a causa del dissesto delle due banche popolari venete e delle quattro banche risolte nel dicembre 2015 (Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara e Banca Popolare delle Marche). Analoghi rimborsi spetteranno a coloro che abbiano conseguito una decisione favorevole da parte della Camera Arbitrale istituita presso l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. C’è da chiedersi perché la legge non abbia ammesso al fondo di ristoro anche coloro che abbiano ottenuto una decisione favorevole da parte dell’ACF, l’Arbitro per le controversie finanziarie istituito presso Consob un anno fa.
Di seguito il comma 1106 della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205): “Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l’erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.”
Il comma successivo precisa poi che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all’attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.”
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 ed è entrata in vigore l’1 gennaio. Il termine per l’adozione del decreto ministeriale che regolamenta il funzionamento del fondo e i criteri di rimborso doveva essere adottato entro la fine di marzo. Ad oggi ancora nulla.
In concreto l’arbitrato all’ANAC riuslterà l’unico modo di accedere al fondo, perché per l’art. 83 TUB le cause contro le due popolari poste in liquidazione non sono più proponibili.