Giu 5

CONCORRENZA SLEALE DEI PRODOTTI ECO FRIENDLY

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Costituisce una pratica commerciale scorretta quella posta in essere da una impresa “produttrice” di acque minerali che ha diffuso, attraverso la stampa quotidiana e il proprio sito internet, i messaggi pubblicitari relativi all’acqua minerale naturale a suo marchio con i quali veniva evidenziato lo sforzo che il professionista avrebbe sostenuto nella riduzione delle emissioni dannose connesse alla produzione delle bottiglie in Pet. Ciò in quanto a fronte del carattere assertivo e della precisione quantitativa con cui, nel messaggio stampa, sono espressi i vanti ambientali della bottiglia “eco friendly”, con riferimento a tali “claims” non risulta che il professionista abbia proceduto ad effettuare studi e/o relazioni idonee a dimostrare e/o certificare la veridicità e attendibilità delle relative affermazioni.
E’ quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, Sezione VI con la decisione 27/04/2017, n. 1960.
Si conferma così l’orientamento per cui i messaggi pubblicitari con i quali di decantino specifiche qualità del prorpio prodotto devono trovare un necessario fondamento di verità, anche con riguardo ad iniziative che possano dirsi “eco- friendly”.