Mag 7

CHIARIMENTI SUL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

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L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, (noto come “decreto Destinazione Italia”), interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
In sintesi, l’agevolazione consiste nel:
– riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
– subordinato alla condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro;
– entro il tetto massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Successivamente, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia apportando significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo.
In particolare, il comma 15 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017:
– proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (lettera a, prima parte);
– fissa unitariamente l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili (lettera a, seconda parte, e lettera e);
– estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti (lettera b);
– incrementa da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato (lettera c);
– elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato” (lettera d);
– conferma, infine, che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti (lettera f).
Adesso, con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, elaborata d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate esamina le modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rinviando, per quanto non innovato, alle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, nonché alla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina agevolativa in esame.
Nella prima parte della presente circolare vengono esaminate le modifiche normative apportate dalla legge di bilancio 2017 e le conseguenze di tali novità sul meccanismo di calcolo del credito di imposta.
Nella seconda parte della circolare, redatta sotto forma di risposte a quesiti, vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito a specifici aspetti della disciplina agevolativa raggruppati in funzione delle problematiche trattate.
Ad integrazione dei chiarimenti contenuti nelle precedenti circolari e risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate analizza ulteriori questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta.
Svolgere attività di ricerca e sviluppo su commessa diventa più conveniente grazie alle modifiche che la legge di Bilancio 2017 ha apportato alla disciplina del credito d’imposta R&S. Al punto 1.6. della circolare n. 13/E/2017 viene, infatti, chiarito che le imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere potranno beneficiare del bonus nella misura del 50% delle spese ammissibili.
In sostanza, per effetto di tale modifica, il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.
La modifica in esame, come espressamente stabilito dal comma 16 della legge di bilancio 2017, ha carattere innovativo, applicandosi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, nella generalità dei casi, a decorrere dal 2017.
La circolare precisa, inoltre, che la nuova disposizione si applica non solo nell’ipotesi in cui le spese agevolabili siano sostenute dal soggetto residente per l’esecuzione di un contratto di ricerca stipulato con una controparte contrattuale indipendente, ma anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata (ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo), nonché ovviamente nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.