Mar 22

ONERE PROBATORIO PER L’IMPRESA DI CUI SI CHIEDE IL FALLIMENTO

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L’imprenditore raggiunto da istanza di fallimento che, in sede di istruttoria prefallimentare, non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di “piccolo imprenditore” (art. 2083 C.C.).
Inoltre, la decorrenza degli effetti di cessazione dell’attività, non può essere ricondotta all’epoca di confezionamento dei documenti annessi alla domanda di cancellazione dal Registro delle imprese, ma alla data della formale annotazione degli atti nel Registro stesso.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione – Sez. I Civile, con la sentenza n. 5096/16, depositata il 15 marzo 2016, che dà così continuità ad un indirizzo consolidato della stessa Corte.
Per quanto riguarda il primo punto, l’omesso deposito, da parte dell’imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell’art. 15, comma 4, L.F., “si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.F.: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore” (Cass. 8769/2012).
E’ stato altresì affermato che l’art. 2, comma 1, L.F., “pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”. Il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell’ “imprenditore fallibile” affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, “i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro”.
Per quanto riguarda il secondo punto, il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal Registro delle imprese, perché “solo da tale momento la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa anche successivamente” (Cass. 12338/2014, 8033/2012).
L’iscrizione e la cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle imprese – si legge ancora nella sentenza – “assolvono ad una comune funzione di pubblicità nell’interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita l’aggiornata cognizione dello stato e dell’attività dell’impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali”.
La disciplina in esame costituisce dunque espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l’imprenditore si trova in una posizione antitetica, per la ragione che, “se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificala”.