Apr 13

NUOVO REGOLAMENTO SUL MARCHIO EUROPEO

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Dal 23 marzo 2016 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sui marchi dell’Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
Il nuovo regolamento fa parte di un più ampio pacchetto sulla modernizzazione del sistema dei marchi, che è completato dalla Direttiva UE 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, volta all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019.
Queste le principali novità introdotte dal regolamento:
1) Per adattate la terminologia al Trattato di Lisbona, la denominazione «marchio comunitario» viene sostituita da quella di «marchio dell’Unione europea» (per i marchi esistenti il cambiamento di denominazione è automatico); il termine «tribunale dei marchi comunitari» è sostituito da «tribunale dei marchi dell’Unione europea» («tribunale dei marchi UE») (art. 1).
2) L’ “Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)” diventa l’ “Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)” (art. 2).
3) Modificato il sistema delle tasse per la registrazione, con l’introduzione di una struttura più flessibile per semplificare e, nella maggior parte dei casi, ridurre i costi di registrazione. Mentre fino ad ora la tassa di base copriva la registrazione del marchio per tre classi di prodotto, il nuovo sistema prevede una tassa per ogni classe richiesta (“one-fee-per-class”). In tal modo i richiedenti pagano una tassa inferiore rispetto all’attuale se fanno domanda per una sola classe, pagano la stessa tassa se fanno domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più classi.
4) Vengono ridotte le tasse di rinnovo e quelle per le domande di opposizione, di cancellazione e ricorso (si veda l’Allegato 1).
5) Le procedure per la registrazione vengono semplificate e viene introdotta una disciplina più dettagliata sui requisiti per la registrazione del marchio. In particolare, viene eliminato il requisito della rappresentazione grafica per la registrazione: i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
Questa modifica entrerà in vigore il 1° ottobre 2017, unitamente ad alcune modifiche procedurali e alla disposizione che prevede l’istituzione dei marchi di certificazione dell’Unione europea che consentono a un organismo di certificazione di permettere alle imprese che soddisfano i requisiti di certificazione di usare il marchio come segno per i loro prodotti o servizi.
6) Dettare specifiche disposizioni per migliorare la protezione contro la contraffazione e un sistema di regole in materia di cooperazione tra l’EUIPO e gli uffici degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti. All’EUIPO è affidata l’istituzione di un centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e ai disegni comunitari.