Nov 26

NASCE IL MERCATO UNICO DIGITALE

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 310/1 del 26 novembre 2015, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
Il regolamento, oltre a disciplinare le tariffe di roaming, detta “norme comuni”, applicabili in tutti i Paesi membri dell’Unione dal 30 aprile 2016, volte a garantire il diritto degli utenti all’accesso ad internet.
Obiettivo del Regolamento è proprio quello di dettare “norme comuni a livello dell’Unione europea per far sì che internet continui ad essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato interno”.
Il Regolamento tutela l’accesso ad internet come diritto degli utenti finali, rispetto ai quali gli operatori che fruiscono di internet per fornire contenuti, applicazioni e altri servizi beneficiano della tutela “in via mediata”.
Più in particolare, quanto ai diritti degli utenti finali, l’art. 3 del Regolamento riconosce che, tramite il servizio di accesso ad internet, gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio (comma 1).
A loro volta, i fornitori di servizi di accesso ad internet sono obbligati a trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate (comma 3).