Feb 5

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE SERVE AD ARRICCHIRE L’IMPRESA

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Con la sentenza n. 23620 del 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo quando sia finalizzato non solo a evitare perdite economiche ma anche a conseguire un maggior arricchimento per l’impresa e, quanto alla finalità perseguita per mezzo dell’attuata riduzione del personale, essa si sottrae al controllo giudiziale. La Cassazione effettua un passo ulteriore rispetto alle sentenze precedenti, giungendo a sostenere che “il contratto di lavoro possa essere sciolto a causa di un’onerosità non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione (art. 1467 cod. civ.) e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive”. La Cassazione precisa poi che “al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall’imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori”.