Feb 23

COME ESERCITARE IL RECESSO DA POPOLARE DI VICENZA

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Alla prossima assemblea del 4/5 marzo (rispettivamente in prima e seconda convocazione), i soci di Banca Popolare di Vicenza potranno esercitare il diritto di recesso dalla società.
In tal caso il valore riconosciuto sarà di euro 6,30 ad azione (vedi il nostro post precedente).
Si badi però che la Banca, prendendo atto delle indicazioni rese dalla Banca d’Italia e sentito il Collegio Sindacale, ha necessariamente dovuto limitare, in tutto e senza limiti di tempo, il rimborso con fondi propri delle eventuali azioni per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell’adozione della delibera di trasformazione in società per azioni.
Pertanto, le azioni oggetto di recesso che risulteranno non collocate presso gli altri azionisti ed eventualmente presso i terzi ai sensi dell’art. 2437 quater cod. civ., non saranno rimborsate con fondi propri della Banca e, conseguentemente, verranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui all’art. 2437 bis, co. 2, cod. civ. e i relativi titolari torneranno a disporne liberamente.
Il recesso potrà essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mediante PEC all’indirizzo che verrà reso noto), da spedirsi alla sede legale della Banca stessa entro 15 giorni dal giorno dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese; tale data – nonché ogni altro dettaglio utile per l’esercizio di recesso – saranno comunicati successivamente agli azionisti mediante avviso sul sito internet della Banca (www.popolarevicenza.it).
La dichiarazione di recesso dovrà indicare le generalità dell’azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l’azionista intende recedere.
Ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso, a pena di inammissibilità della relativa dichiarazione di recesso dell’azionista, dovrà essere attestata da una apposita certificazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le azioni per le quali l’azionista esercita il recesso. Dal momento in cui l’intermediario rilascerà tale certificazione, l’azionista perderà il diritto di disporre delle relative azioni ai sensi dell’art. 2437 bis, co. 2, cod. civ.
Le azioni oggetto di recesso verranno offerte in opzione agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L’offerta in opzione verrà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese nei termini di legge.
Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell’offerta, reso noto mediante avviso sul sito internet della Banca (www.popolarevicenza.it). A coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, è riconosciuto un diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni oggetto di recesso rimaste inoptate (art. 2437 quater, co. 2 e 3, cod. civ.).