Lug 12

COSA ACCADE ALLE CAUSE PROPOSTE CONTRO LE POPOLARI VENETE?

Tags:

Le cause proposte dagli azionisti contro le due banche popolari venete divengono improcedibili sin “dalla data di insediamento degli organi liquidatori (…) e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta” (art. 83 comma 1 TUB).
Il comma 3 dell’art. 83 del TUB stabilisce, infatti, che contro la banca posta in liquidazione non possa essere promossa né proseguita “alcuna azione”. Parimenti, non potrà essere promosso né proseguito “alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
Ciò riguarderà tanto la pretesa di tipo risarcitorio, connessa ad una domanda di risarcimento, quanto quella di tipo restitutorio, discendente da una domanda di risoluzione o nullità, a fronte in ogni caso della violazione da parte della banca delle prescrizioni dettate dalla legge per l’attività di negoziazione.
Attenzione ai termini, però, perché chi ha proposto una causa, un reclamo o vanta una ragione di credito ancora da attivare, non riceverà alcuna comunicazione di invito all’insinuazione da parte dai commissari ai sensi del comma 1 dell’art. 86 TUB e nemmeno figurerà nell’elenco provvisorio dei creditori ammessi al passivo, elenco che i commissari devono predisporre ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis della stessa norma.
Il termine da considerare per l’insinuazione del credito oggetto di causa è quindi quello di cui al comma 5 dell’art. 86 TUB: “Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (decreto emesso dal Ministero lunedì 26 giugno e non ancora pubblicato in Gazzetta nel momento in cui scriviamo – n.d.r.), i creditori (…), i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti (…), presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura”.
Non oltre i 30 giorni successivi i commissari dovranno depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, lasciandoli a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi e dei soggetti a cui è stato negato il riconoscimento del credito (comma 7 art. 86).
Successivamente i commissari dovranno comunicare senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali sia stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi (art. 86 comma 8 TUB).
A seguito del probabile rigetto della pretesa insinuata perché non ancora accertata giudizialmente, l’interessato dovrà proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 87 TUB entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione prevista dall’articolo 86 comma 8 TUB.
L’opposizione si propone con deposito in cancelleria di apposito ricorso rivolto al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale (art. 87 comma 2 TUB).