Giu 13

NUOVE NORME SULLA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.
Il provvedimento modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302, prevedendo tra le novità, una nozione più ampia di pacchetto turistico e maggiori tutele ai viaggiatori attraverso l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
Il decreto definisce in modo più ampio la nozione di “pacchetto turistico” che non è più riservato ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, ma copre un ventaglio più ampio di fattispecie, comprendendo: i contratti on-line; i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”.
In presenza di pacchetti turistici, il venditore e l’organizzatore hanno l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard e una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).
Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.
Viene, inoltre, prevista una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.
Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: viene, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.
Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di due anni ed un anno, rispettivamente, previsti dalla normativa vigente.
Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti.
A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.
Infine, nel caso in cui il professionista, il venditore o l’organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.
Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.