Gen 27

L’ONERE DELLA PROVA NELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CURATORE

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Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 146, comma 2, legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) contro l’ex amministratore di una società, poi fallita, quando il giudice, nel procedere alla quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali, rivelandosi, invece, insufficiente il solo generico confronto tra la situazione patrimoniale della società all’inizio della gestione del suddetto amministratore e quella risultante al momento della dichiarazione di fallimento.
Lo ha precisato Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 16/01/2018, n. 832