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LO SCHEMA DI LEGGE DELEGA DELLA RIFORMA FALLIMENTARE

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Pubblicato lo schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione ministeriale appositamente istituita dal Ministro della Giustizia (c.d. Commissione Rordorf).
Il disegno di legge, che si compone di 15 articoli, tocca diversi profili della legge fallimentare.
Queste, in sintesi, le linee essenziali e gli obiettivi della riforma:
1) superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi. Le nuove regole devono offrire l’opportunità di contemperare, nei limiti del possibile, entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell’impresa;
2) adeguata attenzione verso i modelli stranieri, seppure nella consapevolezza delle ragioni storiche, economiche e di sistema che costituiscono peculiarità del nostro ordinamento;
3) individuazione di possibili ed effettivi strumenti di prevenzione e di allerta che consentano interventi tempestivi nelle crisi d’impresa;
4) costruzione di un sistema di regole che induca l’imprenditore in crisi ad accedere tempestivamente ad un meccanismo di protezione (il cosiddetto “ombrello”), idoneo a consentirgli di proporre e raggiungere il migliore accordo possibile con i creditori;
5) per i casi nei quali l’accordo non sia possibile, attivazione di una procedura liquidatoria che introduca sostanziali modifiche all’attuale disciplina del fallimento, sia più snella e flessibile, consenta un più rapido soddisfacimento dei creditori e valorizzi le opportunità di collocazione degli organismi produttivi nell’interesse generale, sia del sistema sia dei creditori;
6) articolazione della nuova disciplina su due sole procedure:
a) una procedura di composizione concordata della crisi, ad iniziativa del debitore e tesa a consentire l’accordo tra debitore e creditori, omologato dal tribunale;
b) una procedura di liquidazione concorsuale, ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell’autorità giudiziaria, per i casi di insolvenza non regolati attraverso un accordo tra debitore e creditori.
Degne di nota l’eliminazione dell’espressione “fallimento” ed il fatto che si creerà un procedimento preliminare unitario volto ad accertare a quale soluzione concorsuale il debitore in crisi dovrebbe accedere, dando sempre priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore e riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta idonea soluzione alternativa.