Dic 9

L’ART. 18 VALE ANCHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

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E’ stata appena pubblicata la sentenza n. 24157/15 della Corte di Cassazione che ha sancito il principio secondo cui in caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero).
La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012, dopo l’entrata in vigore della legge 92/2012, aveva subito un licenziamento disciplinare. Il recesso era stato dichiarato nullo in primo e secondo grado perché il procedimento disciplinare che lo aveva preceduto era stato integralmente condotto da un solo componente dell’ufficio disciplinare invece che da un organo collegiale formato da tre membri, così come previsto dalla legge e dallo statuto del Consorzio.
Il tema che ha destato interesse è però la statuizione della Corte che giudica applicabile l’art. 18 co. 1 dello statuto come modificato dalla legge 92/12 anche ai dipendenti pubblici, a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero.
Quest’ultima legge è del 2012 e quindi antecedente la stessa riforma del diritto del lavoro realizzata mediante il gruppo di decreti legislativi comunemente chiamati “Jobs Act”. La legge delega da cui sono scaturiti questi decreti attuativi è infatti del 2014 e la nuova disciplina dei licenziamenti si applica a coloro che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 23/2015.
Dunque, in questa situazione, la sentenza chiarisce molti dubbi interpretativi e dà ragione a chi aveva sostenuto la tesi che la riforma Fornero valesse anche per i dipendenti pubblici, ma il riferimento al Jobs Act non sembra pertinente.