Apr 7

LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO E’ LEGGE

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Con 171 voti favorevoli, 105 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2298 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Il Capo I del decreto modifica il testo unico bancario: l’articolo 1 prevede che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; sono innalzati i limiti per il numero minimo di soci (500) e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro). Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l’attività solo a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia e trasformazione in società per azioni. La Camera ha introdotto l’articolo 2-bis, relativo al fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo. Il Capo II reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza. L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo dell’Unione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La Camera ha introdotto l’articolo 13-bis relativo alla vigilanza su obbligazioni bancarie cartolarizzate. Il Capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi. Il Capo IV reca disposizioni in materia di gestione e tutela del risparmio. La Camera ha introdotto articoli aggiuntivi, dopo il 17, riguardanti il calcolo degli interessi, gli assegni e altri strumenti bancari di pagamento.