Lug 27

LA NOTORIETA’ DI UN MARCHIO NELLA UE

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Affinché il titolare di un marchio dell’Unione europea goda di tale protezione estesa, deve essere dimostrato, ai sensi di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che tale marchio gode di «notorietà nell’Unione». A tal fine è sufficiente che sia dimostrato che detto marchio gode di una tale notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, potendo quest’ultima corrispondere in particolare, se del caso, al territorio di un solo Stato membro. Ove tale condizione sia soddisfatta, si deve ritenere che il marchio dell’Unione europea di cui trattasi gode di notorietà in tutta l’Unione.
Lo ha sostenuto la Corte di Giustizia Europea, Sezione seconda, nella recente pronuncia del 20 luglio scorso, nel caso n. 93/16.