Feb 21

LA DEDUZIONE IRAP VALEVOLE PER IL 2016

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La Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha introdotto la deducibilità al 70% del costo del lavoro dall’imponibile IRAP per ogni lavoratore stagionale, già prevista ai dipendenti a tempo indeterminato (al 100%). Il lavoratore stagionale è quel soggetto che svolge attività discontinua in determinati periodi dell’anno: il suo è a tutti gli effetti un contratto a termine (disciplinato dal Dl 368/2001), ma senza limiti quantitativi e di durata stabiliti da contrattazione collettiva.
Il comma 73 della manovra prevede la deducibilità delle spese di cui al DL 446/1997. Per la deduzione del 70% occorrono i seguenti requisiti:
– almeno 120 giorni di lavoro nel periodo di imposta (inteso come impegno minimo complessivo nei due anni e non per singolo periodo di imposta;
– decorrenza dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore in due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Cosa significa? Che nel computo dei 120 giorni rientrano quelli di impiego effettivo, compresi quelli del primo contratto di assunzione. La deduzione sarà fruibile dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro (entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto).
La totale deducibilità del costo del lavoro dall’IRAP è invece riservata ai contratti a tempo indeterminato e a quelli a termine di durata almeno triennale stipulati da imprenditori agricoli, a condizione che nei singoli periodi di imposta il lavoratore abbia prestato attività per almeno 150 giornate.
Dal costo complessivo per i dipendenti a tempo indeterminato occorre decurtare le seguenti deduzioni spettanti (ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater):
– contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni; deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per lavoratori a tempo indeterminato; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
– indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
– deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro; deduzione per l’incremento della base occupazionale.