Mag 19

LA COMUNICAZIONE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEVE ESSERE CONTESTUALE

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In tema di licenziamenti collettivi il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore, alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena di inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinare l’inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare dal datore di lavoro.
L’ha sostenuto Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 10/05/2017, n. 11404, precisando che solo in caso di legittimi impedimenti, da dimostrare da parte del datore di lavoro, la mancanza di contestualità potrà essere giustificata.