Mar 7

IL CLIENTE VA AVVISATO DELL’INADEGUATEZZA DELL’INVESTIMENTO

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La banca deve segnalare le operazioni non adeguate e deve indicare le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Il modulo prestampato e firmato non costituisce dichiarazione confessoria, ma mera formulazione di un giudizio. In mancanza di prova della diligenza della banca, posta a suo carico, questa sarà tenuta anche al risarcimento degli eventuali danni (oltre che alla restituzione del capitale investito male).
E’ quanto rotenuto da Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15/02/2016 n° 2535.
La Cassazione tiene conto di “una presa di coscienza, da parte del legislatore nazionale – sulla scorta di sollecitazioni di rango europeo -, dell’estrema delicatezza e complessità delle operazioni di investimento che si vanno a compiere da parte di soggetti che, nella quasi totalità dei casi, sono scarsamente consapevoli dei rischi, spesso assai elevati, che possono incontrare nell’investire i propri risparmi nell’acquisto di titoli non affidabili”. In questo disegno deve essere letta questa sentenza “manifesto” che detta i criteri di affidamento del cliente verso la banca ai quali quest’ultima deve sottostare affinchè l’operazione finanziaria non venga dichiarata nulla.
Secondo il Supremo Collegio, gli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) hanno un fine unitario, quello di segnalare all’ investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (cd. suitability rule).
“Ogni investitore razionale è avverso al rischio” – secondo gli ermellini – sicchè il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l’investimento meno aleatorio ed, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l’operazione, ove l’alea dovesse superare la sua propensione al rischio. La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull’economia nel suo complesso, compresa l’informativa circa l’eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o – addirittura – di una situazione di imminente default economico dell’ente o dello Stato emittente.