Set 28

DEDUZIONI DI PERDITE SU CREDITI PIU’ AMPIE

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In data 22 settembre 2015 è stato pubblicato con GU n°220 il Decreto Legislativo n°147 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in vigore dal 7 ottobre 2015.
Il Decreto introduce anche alcune modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti, già applicabili al periodo d’imposta 2015.
Oltre ai casi precedentemente previsti dall’art. 101 comma 5 del TUIR (perdite risultanti da elementi certi e precisi, crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, debitori soggetti a procedure concorsuali e casi di cancellazione dei crediti dal bilancio), si considerano deducibili anche le perdite su crediti nei casi in cui:
– il debitore abbia concluso un piano attestato di risanamento (ossia le perdite sofferte a causa dello stralcio operato dal debitore in forza di un piano di ristrutturazione esente da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare);
– il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni.
Come stabilito dal nuovo comma 5-bis dell’art.101 del TUIR, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al periodo d’imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (come ad es. se il credito sia prescritto o sia stato ceduto o stralciato).